dagli ordini professionali

Obiettivo: ottenerla tutti.
admin
Amministratore
Messaggi: 137
Iscritto il: 31/08/2008, 15:28
Contatta:

dagli ordini professionali

Messaggio da leggere da admin »

Cosa fanno gli psicologi? E, per quanto ci interessa qui, gli psicologi del lavoro?

Vi propongo questa lettura, per alcune riflessioni legate all'utilizzo di personale qualificato nei servizi pubblici e privati per l'impiego, orientamento, analisi organizzative, ....

http://www.psy.it/documenti/Prot_070001 ... cologi.pdf

I maligni dicono che gli psicologi si fregano le mani quando la gente sta male .... e io non voglio assumere questa posizione, ma non sono riuscita a trovare proposte su un reddito minimo da garantire a tutti i cittadini avanzate da questa categoria di colleghi, spessissimo precari. Strano che non siano in prima linea. Volete informarci di eventuali iniziative?
admin
Amministratore
Messaggi: 137
Iscritto il: 31/08/2008, 15:28
Contatta:

parere fornito a Ordine Consulenti del lavoro

Messaggio da leggere da admin »

grazie al mio abbonamento alle newsletter di ADAPT, ho scoperto questo parere importante: INTERPELLO N. 48/2008 Roma, 3 ottobre 2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Al Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro Via Cristoforo Colombo, 456 00145 Roma
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0013419 Oggetto:
art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di lavoro intermittente a tempo determinato – applicabilità dell’indennità di disoccupazione.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla riconoscibilità dell’indennità di disoccupazione in favore di lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato, senza obbligo di risposta alla chiamata (artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003).
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue. Il lavoro intermittente è definito dall’art. 33 del D.Lgs. n. 276/2003 come il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, secondo le modalità e i limiti previsti dell’art. 34 del citato D.Lgs.
Tale tipologia contrattuale può essere a termine o a tempo indeterminato e contenere la previsione della corresponsione, in favore del lavoratore, di una indennità di chiamata per i periodi in cui il medesimo garantisce la sua disponibilità a rendere la prestazione lavorativa (art. 36 del D.Lgs. n. 276/2003). Ciò premesso va dunque evidenziato che, nel caso di contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, sulla base dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, deve ritenersi senz’altro esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività, percependo la relativa indennità di chiamata (cfr. anche interpello prot. n. 3147 del 22 dicembre 2005). La disposizione di cui sopra precisa, infatti, che in tale ipotesi il lavoratore “non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità ”. Al riguardo l’INPS, con circ. n. 41/2006 ha precisato che “considerato che il lavoratore con contratto di lavoro intermittente è a disposizione del datore di lavoro, il quale può usufruire della sua prestazione lavorativa, si deduce che i lavoratori intermittenti possono accedere alle prestazioni di disoccupazione alla stessa stregua dei lavoratori somministrati; gli stessi principi del lavoro somministrato valgono per l'indennità di disponibilità. L’indennità di disoccupazione, quindi, potrà essere riconosciuta soltanto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro”. Più specificatamente l’Istituto, nel riferirsi al lavoro somministrato, chiarisce che “i lavoratori avviati al lavoro tramite un somministratore sono soggetti all’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria; quindi, nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ai somministrati può essere riconosciuto il diritto - secondo la norma vigente - all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19, legge n.
636/1939) e con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, legge n. 160/1988). All’interno del contratto di lavoro stipulato tra il somministratore ed il somministrato può realizzarsi la cosiddetta “indennità di disponibilità”, che è soggetta alla contribuzione generale obbligatoria, ma è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (art. 22,
comma 3). Nell’istruttoria delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali il periodo temporale interessato dall’indennità di disponibilità deve essere considerato utile ai fini della ricerca del requisito contributivo. La sospensione dell’attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione”.
Diverso discorso deve essere fatto nel caso in cui il contratto di lavoro intermittente non preveda l’obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell’indennità, in quanto si tratta di rapporto di lavoro privo di qualsiasi garanzia in ordine sia all’effettiva prestazione lavorativa sia alla retribuzione futura. In particolare, a differenza del lavoro part time verticale, ove la durata ridotta delle prestazioni risulta dedotta in contratto e nasce dunque dalla volontà comune delle parti di disciplinare in tal modo il rapporto di lavoro, nel rapporto di lavoro a chiamata i tempi e la durata delle prestazioni lavorative non risulta predeterminata, non derivando da una scelta comune delle parti, ma dalle sole esigenze del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1732/2003). Pertanto, alla luce di quanto sopra e in risposta al quesito avanzato si ritiene che, ove l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata non sia pattuito, al medesimo può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità, ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nel caso di specie ricorrano le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)
Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti