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INPS risponde

Inviato: 04/09/2008, 12:05
da admin
quesiti posti e risposte ottenute :?

INPS risponde

Inviato: 01/01/2009, 12:58
da admin
Riporto qui, per cominciare, una risposta che giunse a me l'anno passato. Non esitate a mandare quesiti all'INPS e poi postateli qui, a beneficio di tutti. Grazie

Gentile utente,
con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo
INPS........, Le comunichiamo quanto segue:
Per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione è necessario che tutti i requisiti necessari siano soddisfatti.
I requisiti amministrativi sono:
-requisito dell' anzianità contributiva, cioè il lavoratore deve far valere un contributo contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. (Art. 19 del Regio Decreto Legge 14/4/39, N° 636)
-requisito contributivo, il lavoratore deve far valere almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad un anno) versati nell' assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. (Art. 19 del Regio Decreto Legge 14/4/39, N° 636)
N.B. Nel caso di rapporto di lavoro concluso il 30/10/2005, il biennio di riferimento sarà dal 1/11/2003 al 31/10/2005, quindi per soddisfare il requisito di anzianità il contributo dovrà essere versato PRIMA di questo periodo.
Per soddisfare il requisito contributivo, i 52 contributi dovranno
risultare versati durante questo periodo, sempre che nel periodo di riferimento. Se in questo periodo dovesse risultare della contribuzione non utile, quest' ultima permetterà la retrodatazione del biennio.
Qualora un lavoratore percepisca l'intera indennità di disoccupazione spettante, non potrà beneficiare di un'altra indennità se non a distanza di un anno dalla decorrenza della precedente prestazione.
Di fatto ogni lavoratore ha diritto a percepire massimo una sola indennità di disoccupazione per intero nell'arco di un anno, ma per anno non bisogna intendere l'anno solare bensì parleremo di anno mobile.
L'anno mobile è quindi quel periodo di tempo, della durata di un anno , che decorre dalla data di inizio della disoccupazione, per chiarire, poniamo che un lavoratore che non abbia superato i 50 anni di età, acquisisca il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 10/3/2008, potrà godere nell'arco dell'anno mobile, cioè dal 10/3/2008 al 9/3/2009 di un massimo di 240 giorni di disoccupazione (una sola indennità per intero).
Potrebbe infatti verificarsi che il suddetto lavoratore finito di
beneficiare dell'intera indennità dal 10/3/2008 al 9/11/2008, venga riassunto il 12/11/2008, lavori per circa 2 mesi sino al 10/1/2009, e successivamente riproponga domanda per ottenere una ulteriore indennità di disoccupazione.
Qualora sussistano i requisiti per accogliere questa ulteriore domanda, (anzianità contributiva, contribuzione nel biennio etc.) la domanda dovrà essere accolta, ma l'erogazione della prestazione non potrà avvenire prima del 10/3/2009, cioè a distanza di un anno dalla prima prestazione completamente goduta, cioè dopo l'anno mobile dalla precedente domanda.
E' evidente che per beneficiare della prestazione il lavoratore dovrà restare ininterrotamente disoccupato dopo la presentazione della domanda.

La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste.

indennità una tantum co.co.pro.

Inviato: 25/06/2009, 9:46
da admin
Attenzione alla scadenza del 30 giugno per chi ha perso il lavoro entro maggio.

Prestazione di indennità una tantum
(ai sensi dell’articolo19, commi 2 e 2 bis della legge n.2/2009)
Mod. CoCoPro - COD. SRxx

Per ottenere la prestazione prevista dalla legge i collaboratori coordinati e continuativi a progetto nel caso di fine lavoro, oltre a possedere i requisiti di legge, devono compilare il modulo in tutte le sue parti e presentarlo presso gli uffici Inps della zona di residenza, o per posta (con raccomandata A/R) o tramite un ente di patronato che, per legge, offre assistenza gratuita
NOTA INFORMATIVA
A chi spetta
L’ indennità spetta nei soli casi di fine lavoro e nei limiti delle risorse prestabilite ai collaboratori coordinati e
continuativi a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive
modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, con esclusione dei soggetti individuati
dall’articolo 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( quali ad esmpio collaboratori occasionali,
lavoratori autonomi occasionali ecc) i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di
reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (pari ad euro 13.819) e siano stati
accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Cosa spetta
Una indennità pari, per l’anno 2009, al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008.
Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006)
dati anagrafici del richiedente (pag. 1)
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (pag. 1)
dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (pag. 2)

*Moduli disponibili presso gli uffici Inps o sul sito http://www.inps.it

casellario welfare

Inviato: 01/09/2009, 8:59
da admin
http://servizi.inps.it/servizi/casellar ... nte_v1.pdf

I percettori di indennità di disoccupazione sono elencati in un casellario a disposizione dei Servizi/Enti pubblici che intendano verificare ....

Attenzione quindi a non abusare di indennità se in realtà svolgete attività retribuite.

comunicare proprio stato a Centri Impiego

Inviato: 07/09/2009, 10:23
da admin
Dovete sapere che quando mi sono iscritta al Centro per l'Impiego dopo l'ennesimo stato di disoccupazione, mi han dato appuntamento a una distanza di 3 mesi per formulare insieme il mio Piano. Fra pochi giorni dovrò andare e allora ho seguita la procedura indicatami e ve la spiego, così, se non siete pratici, posso darvi una mano.
Entrate nel sito www.informaservizi.it con l'user-id e password che avete ricevuto dal Centro e cambiate la password. Poi aggiornate le informazioni che sono state scritte dall'operatore allo sportello con tutta calma e modificandole come vi conviene. Andate a vedere se vi sono offerte di lavoro nella vostra zona o vicine. E' uno strumento facile e veloce. Auguri!

il Piano

Inviato: 07/09/2009, 10:38
da admin
cos'è il Piano di azione individuale? E' l'indicazione al Centro per l'impiego di ciò che vorreste fare in futuro. Dare uno sguardo prima alle offerte di lavoro aiuta a capire se la vostra figura professionale è richiesta o meno. Se poi avete una vostra idea imprenditoriale, chiedete a chi potete rivolgervi per essere seguiti per la realizzazione. Io ho in mente alcune proposte e alternative. Potrei avviare un bed and breakfast se gli inquilini morosi già da 7 mesi andassero via, ma hanno 5 figli piccoli e temo che il giudice prenderà più a cuore il loro problema che il mio, facendomi aspettare chissà quanto tempo ancora. Questo piano non dipende quindi da mia volontà ma da leggi che non mi tutelano. Allora potrei sperare in un nuovo incarico per svolgere il lavoro che meglio so fare: orientamento e politiche del lavoro. Praticamente dovrei passare dall'altra parte della scrivania, quella degli operatori, e aiutare gli utenti a presentare il loro Piano, oppure lavorare a qualche progetto di politiche del lavoro e occupazione. Ho provato a presentare cv con tanto di raccomandata all'agenzia che si occupa di questi inserimenti ma nessuna notizia mi è arrivata fino ad ora. Potrei svolgere selezione del personale in qualche agenzia interinale, ma queste assumono giovani o stagisti, non una 58enne, nemmeno se - come ho proposto io - mette a disposizione una propria piccola sede su strada in zona non coperta da servizi di questo genere (provato e nessuna risposta). Ho un problema per quanto riguarda l'accettazione di proposte di lavoro di reddito inferiore a quello che guadagnavo prima: l'avvicinamento alla pensione (aprile 2011) con calcolo che - traducendosi nella media degli ultimi 10 anni - si abbassa invece di alzarsi se vado a guadagnare meno. E di questo spiego in post a parte, per chi non lo sapeva.

lavori di più? ti abbasso la pensione

Inviato: 07/09/2009, 10:52
da admin
Spero tanto che si tratti di un errore, ma non ci dormirò la notte fino a quando non avrò una risposta sicura. Qualche mese fa collegandomi al mio cassetto previdenziale nel sito INPS ho stampata la pagina che indicava il presunto reddito da pensione quando arriverà il mio momento. Dal conteggio risultava che avrei percepito 806 euro, e precedentemente risultava 819. Qualche fluttuazione non mi preoccupava perchè c'è scritto che questo conteggio non ha valore certificativo ma solo orientativo. La preoccupazione è venuta quando ricollegandomi dopo aver lavorato un altro mese ancora - che risulta accreditato - il calcolo ha portato ad un abbassamento della cifra prevista a 718 euro!!!! Ma come? Mi hanno abbassato i montanti, di conseguenza il reddito settimanale, e quindi ho perso 100 euro di pensione mensile (parlo di lordo, ovviamente!).
Se quindi, poniamo, dovessi ricevere offerta di lavoro molto più bassa di quella precedente, accettandola sarei rovinata in futuro.
Una soluzione ci sarebbe: l'ibernazione, da quando termina l'indennità a quando vado in pensione.

INPS: attenzione a modifiche Finanziaria

Inviato: 25/01/2010, 12:37
da admin
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie ... ziaria.htm

La Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, in vigore dal 1 gennaio 2010, introduce diverse novità in materia di lavoro. Le misure riguardano in particolare le politiche di sostegno al reddito, le politiche di sostegno al ricollocamento e gli incentivi alla produttività.

Da segnalare, inoltre, le modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, che prevedono un ulteriore ampliamento delle categorie di prestatori che possono accedervi e delle aree di attività in cui si applica.

• Finanziaria 2010 - Pacchetto lavoro (formato .pdf 78,79 Kb)

• Modifiche lavoro occasionale accessorio (D.Lgs 276/2003, artt. 70-72) (formato .pdf 56,33 Kb)

P.E.C. posta elettronica certificata

Inviato: 29/03/2010, 9:15
da admin
ne ho fatta richiesta on line e nel giro di qualche giorno - dopo essermi recata presso la sede a consegnare stampa dell'assegnazione con fotocopia documento e codice fiscale - è stata attivata. A questo punto sono entrata per vedere cosa potevo fare e con chi potessi comunicare e ho trovato questo sito per indirizzi e istruzioni sui servizi attivati da ciascun indirizzo certificato della P.A.
Ve lo indico per vostra comodità: http://indicepa.gov.it/

finestre chiuse in faccia a disoccupati

Inviato: 27/05/2010, 14:52
da admin
Suggerisco di far inviare dall'INPS una lettera come quella che hanno ricevuto oggi i maturandi pensione di vecchiaia nel corso del 2010/11, che invita a esaminare in rete la propria posizione assicurativa, invitandoli a prendere appuntamento per essere intervistati presso la sede INPS più vicina e dichiarare quale è la situazione reddituale di ciascuno, procedendo poi con apposito dispositivo legislativo per garantire a chi non ha altri redditi un ammortizzatore fino alla liquidazione della prima rata di pensione.