flexihousing - la casa flessibile

Obiettivo: ottenerla tutti.
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flexihousing - la casa flessibile

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se noi siamo flessibili, anche la locazione della casa deve necessariamente essere adattabile alle nostre esigenze temporanee.
Padroni di casa che affittino senza garanzie e non sapendo per quanto tempo è difficile trovarne, perciò dobbiamo trovare noi un modo per garantirci fra noi stessi, solidalmente. Raccoglieremo adesioni per fare qualcosa di diverso rispetto all'esistente sul mercato, e cioè i punti di incontro per andare a vivere temporaneamente singolarmente o associati, sia pagando intermediazione a società apposite che semplicemente incontrandosi, oppure la sistemazione d'emergenza o di passaggio, tipo ostello. Qui si intende dare il via ad un sistema di locazione temporanea iperflessibile finalizzando l'iniziativa alla creazione di un gruppo di padroni di casa singoli o organizzati collettivamente (aziende, enti, proprietari di stabili) disponibili a contribuire alla costituzione di un Fondo per i lavoratori precari, che spesso si trovano nella circostanza di perdere il lavoro dall'oggi al domani ma aver bisogno di continuare a vivere in una casa per non finire in rovina completamente. Sarebbe un grande aiuto, questo, e poi, stabilizzandosi, da casa nasce casa e si va migliorando.
http://it.youtube.com/watch?v=834kKcT66gk
Marco Giustini
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Re: flexihousing - la casa flessibile

Messaggio da leggere da Marco Giustini »

Ciao,
sono il consigliere municipale del municipio Roma XVI della Lista civica Beppe Grillo.
la proposta del flexihousing mi sembra parecchio interessante e mi piacerebbe fare qualcosa per facilitarne la realizzazione.

Se c'è qualcuno a Roma che ne vuole parlare in un incontro pubblico io sono disponibile.

Marco Giustini
matilde
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Re: flexihousing - la casa flessibile

Messaggio da leggere da matilde »

grazie per la tua manifestazione d'interesse. Qui, come vedi, il forum è ancora poco frequentato essendo appena all'inizio, perciò sarebbe bene diffondessi la tua disponibilità all'incontro collegandoti ai forum dell'anci, comuni.it, ecc. , dando magari anche questo indirizzo, in modo che i messaggi relativi a questo specifico argomento non si disperdano fra quelli iperfrequentati di chiacchiere spesso, ahinoi!, inconcludenti.
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cohousing: fatti

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http://www.cohousing.it/
vi consiglio di iscrivervi alla newsletter: alcune proposte potrebbero risultare interessanti, anche a brevissimo termine.
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Progetto flexihousing - la casa flessibile

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1. Descrizione sommaria dell’idea d’impresa

Agenzia Flexihousing
“Locazione temporanea per lavoratori temporanei”

Premessa
La città di Milano è la prima città italiana per offerta di opportunità lavorative di carattere temporaneo e flessibile, comprendendo fra queste anche gli stage/tirocini. L’incremento quantitativo e qualitativo della domanda di lavoro è sempre più connesso alla capacità della città di offrire ospitalità, particolarmente in previsione dell’Expo2015, pertanto questo progetto propone uno start up sperimentale nella città di Milano di governance e gestione delle locazioni temporanee per lavoratori temporanei con l’intenzione, in seguito, di disseminare l’esperienza in tutto il territorio nazionale, e – perché no – internazionale.

Si intende quindi realizzare un’Agenzia come nuovo soggetto che:

• faciliti e orienti l’incontro tra domanda e offerta abitativa a favore dei lavoratori temporanei, stagisti/tirocinanti;

• crei le condizioni e metta in atto misure economiche volte a fornire sostegno ai lavoratori temporanei, in caso di improvvisa interruzione del rapporto di lavoro o nella fase di transizione fra un contratto e l’altro di tipo flessibile/temporaneo;

• promuova agevolazioni destinate ai lavoratori temporanei per l’utilizzo dei trasporti pubblici, assistenza sanitaria, utilizzo di strutture sportive e partecipazione ad iniziative ricreative/culturali.

Per chiarezza di esposizione specifichiamo che si definisce tirocinante, in questo contesto, chi segue un percorso lavorativo per l’iscrizione ad Albo o prevedendo un inserimento in azienda o ente, guidato da un tutor, mentre stagista qualsiasi lavoratore che intenda sperimentare un inserimento in ambiente lavorativo a titolo orientativo, poco importa in questa sede se retribuito o meno, per cui la tipologia possibile diventa:
• lavoratore con contratto esibibile;
• tirocinante con documentazione relativa esibibile;
• stagista che autocertifichi proprio impegno lavorativo nella città per un determinato periodo.

L’Agenzia Flexihousing si impegna a dare precedenza nell’assunzione delle risorse umane necessarie per l’espletamento delle attività da eseguire ai lavoratori precari che hanno già operato nell’Ente Comune di Milano sia in somministrazione che in qualità di collaboratori, rimasti fuori dai percorsi di stabilizzazione, e – a seguire – ai lavoratori precari che hanno operato presso la Provincia di Milano e la Regione Lombardia, inquadrandoli con contratto subordinato a tempo determinato per l’intero biennio di sperimentazione. E’ questo il motivo per cui l’assegnazione del progetto non viene stabilita da una gara ma da affidamento all’Agenzia costituentesi con la consulenza e assistenza tecnica da parte di LaborLab, programma regionale che ha fra i suoi obiettivi il sostegno all’autoimprenditorialità dei lavoratori atipici, realizzando così la prima sperimentazione di politiche integrate per il recupero e valorizzazione delle professionalità altrimenti sprecate dal comma 3 dell’articolo 49 e a seguire.


2. Sezione: competenze ed interessi ( indicare solo ciò che è correlato all’idea d’impresa )
Competenze: Psicologa del lavoro e dell’organizzazione
Interessi: Flexicurezza
3. Sezione: esperienze utili ( indicare solo ciò che è correlato all’idea d’impresa )
4. Gestione attività connesse a Bando Mutui per acquisto prima casa a favore di giovani coppie con almeno un componente lavoratore atipico
5. Esperienza diretta pluriennale in qualità di lavoratrice precaria nella città di Milano
6. Sezione: i bisogni dei clienti target (sulla base di proprie valutazioni o percezioni)
Lavoratori temporanei , stagisti, tirocinanti
Locatori piccoli proprietari, medie e grandi proprietà, enti che vogliano destinare loro patrimonio immobiliare a questa iniziativa
Agenzie di intermediazione lavoro
Imprese ed Enti che abbiano bisogno di lavoratori temporanei
7. Sezione: il bacino di utenza (sulla base di proprie valutazioni o percezioni)
Enorme, in crescita esponenziale, specialmente in occasione dell’Expo2015
8. Sezione: sede operativa (ubicazione orientativa e dimensioni di massima)
Sede di proprietà comunale o sede da acquisire in affitto per l’accoglienza e orientamento ai clienti come da definizione sopra
9. Sezione: piano di spesa minimo (solo le voci principali ed i relativi importi, senza IVA)
Stipendi e contributi per 2 anni a lavoratori assunti con contratto subordinato
Affitto locale e attrezzature, se non messe a disposizione dal Comune di Milano per la gestione del data base e sportello d’accoglienza agli utenti come sopra definiti
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flexihousing - la casa flessibile

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Grazie di cuore! a Bruno Ugolini per la precisione con cui ha sintetizzato il nostro pensiero.

Pubblicato da http://ugolini.blogspot.com/ lunedì, novembre 10, 2008
Etichette: UNITA' ATIPICIACHI RUBRICA

Quelli che sognano case flessibili

L’hanno chiamata Flexihousing. Abitazioni flessibili da destinare a chi, percepisce paghe flessibili. Consiste nella formazione di un Fondo di sostegno per la casa ai lavoratori precari. Sotto lo slogan: "Voi affittate, noi garantiamo collettivamente". E’ una delle proposte avanzate da Laura Spampinato, inserite in un Blog: http://precarivirtuosi.myblog.it.

La recessione avanza col suo carico di problemi. Sopratutto per coloro che non hanno uno stipendio fisso, prevedibile. Molti cercano non solo di protestare ma anche di immaginare soluzioni. Laura ha messo in piedi il suo blog dopo aver subito quella che definisce una traumatica interruzione del proprio contratto. Poi ha trovato un’occupazione, sempre in scadenza, presso il Comune di Milano. Ironia della sorte, è addetta alla stesura del Piano Locale per l'Occupazione.

L’obiettivo delle case flessibili è inserito in un obiettivo più generale: dare anche ai flessibili il diritto all’indennità di disoccupazione. E’ stato aperto su tutto questo un forum (http://indipertutti.altervista.org). Qui si spiega tra l’altro: “Se noi siamo flessibili, anche la locazione della casa deve necessariamente essere adattabile alle nostre esigenze temporanee”. E’ assai difficile, infatti, trovare padroni di casa che affittino senza garanzie. Laura pensa a punti d’incontro per andare a vivere temporaneamente, singolarmente o associati. Pagando a società apposite, senza fine di lucro. Oppure con sistemazioni d'emergenza o di passaggio, tipo ostello.

Insomma un sistema di locazione temporanea, attraverso un “Fondo per i lavoratori precari” a cui partecipino padroni di casa singoli o organizzati collettivamente (aziende, enti, proprietari di stabili). Il tutto a vantaggio di chi si trova nella circostanza di perdere il lavoro dall'oggi al domani ma “ha il bisogno di continuare a vivere in una casa per non finire in rovina completamente”.

Conclude Laura: “Le persone devono avere la possibilità di passare da un lavoro all'altro senza l'angoscia della disoccupazione. Le difficoltà possono capitare a tutti e tutti devono avere uguali garanzie di sopravvivenza, grazie agli ammortizzatori. Altrimenti non ha senso decantare la flessibilità come strumento di crescita per l'economia”. E allora, mentre la recessione galoppa, ecco la ricerca di soluzioni. E così i modernissimi lavoratori atipici sembrano ricalcare antiche esperienze proletarie: le società di mutuo soccorso del primo Novecento.

Pubblicato da Bruno Ugolini a lunedì, novembre 10, 2008
Etichette: UNITA' ATIPICIACHI RUBRICA
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Ricerca partner qualificati per flexihousing

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:idea:
guradate un pò che ho trovato in rete!

Potenziare lo strumento della locazione temporanea non soltanto in vista delle accresciute esigenze relative al sistema sanitario lombardo e a quello universitario. Ma soprattutto in previsione dell'afflusso di professionisti, tecnici e visitatori in occasione dell'EXPO a Milano
L’Expo 2015 impone, secondo Assoedilizia, che venga affrontata per tempo l’emergenza e la richiesta di alloggi che scaturirà dall’evento.
«Con riferimento - si legge in un comunicato Assoedilizia - non solo al semestre espositivo, ma anche ai periodi antecedente e successivo, implica ,per la nostra citta’, una mobilita’ abitativa che le vigenti leggi non sono in grado di permettere;poiche’ lo schema normativo disciplinante la locazione non prevede la flessibilita’ contrattuale necessaria alla temporaneita’ del rapporto.
Pensiamo ad esempio all’afflusso, in tutti questi anni a venire, di manager, professionisti ed operatori economici; di maestranze di cantieri nei campi dell’edilizia,delle infrastrutture e dell’impiantistica; di espositori, di accompagnatori e di addetti.»
Per questo motivo s’impone una modifica legislativa per conferire al Progetto Expo 2015 un adeguato volano di locazioni temporanee

Ho chiesto subito un appuntamento per entrare in partnership, visto che i vantaggi sono reciproci. Vi faccio sapere appena mi rispondono.
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esempio di contratto

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vi risultano novità rispetto a questo schema?
Naturalmente dovremmo fare delle modifiche, sulla traccia qui copiata.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TRANSITORIO
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
Il/La Sig./Soc. ____________________________________________________________________________________________ di seguito denominato/a
locatore, nato a____________________________________________________________ (____) il _________________ e residente a/sede legale in
___________________________________________ (____), Via _____________________________________________________________ n. civico __ - C.F.
_______________________________________________________ P. IVA ____________________________________________ - (assistito/a da
________________________________________________ in persona di _____________________________________________________________________)
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig./ra ______________________________________________________________________________________________________ di seguito
denominato/a conduttore, nato a _________________________________________________________ (____) il ______________ e residente in
_________________________________________________ (____), Via ________________________________________________________ n. civico _____ -
C.F. __________________________________________ identificato/a mediante (1) __________________________________________________________
(assistito/a da ________________________________________________ in persona di _____________________________________________________)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Via _________________________________________________________ n.
civico ____, piano ____, scala ____, int. ___, composto di n. ___ locali, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
superficie (DPR 138/98) mq. …………. - non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
Proprietà: ……………; spese generali: ……………; ascensore: ……………; riscaldamento: ……………; acqua: ……………; altre: ……………….……….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
Comunicazione ex art. 8, 3° comma , d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla l. 8 agosto 1992, n. 359)
Estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: _____________________________________________________________________________
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ - Certificato di collaudo e
certificazione energetica: ._______________________________________________________________________________________________.
LA LOCAZIONE SARÀ REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUIZIONI:
1) DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto è stipulato per la durata di mesi ___________________ (2) dal _________________________ al
_________________________ allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore
nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Nazionale, firmata in Roma l’8 febbraio 1999, dall'articolo 2, comma 2, del D. M. 5 marzo 1999 e dal punto 5.2 dell'Accordo Locale firmato e depositato il 5 luglio 1999 presso il Comune di Milano, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto (3):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
2) CONFERMA DELLA ESIGENZA DI NATURA TRANSITORIA DEL LOCATORE - Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi
dell'evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera
raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni .………………..... prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera, ovvero il venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2 comma 1 della legge 431/98.
In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 legge 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
3) ESIGENZA DI NATURA TRANSITORIA DEL CONDUTTORE - Ai sensi di quanto previsto dal punto 5.2 dell'Accordo Locale di cui al precedente art. 1, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore, espressamente, ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i .……...………………....... mesi per il seguente motivo (3):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
che documenta allegando al presente contratto ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
4) RECESSO DEL CONDUTTORE – Nel caso previsto dal precedente art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno ……………………………………………………... prima.
5) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE - L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del
conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
6) DIVIETO DI SUBLOCAZIONE - Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
7) CANONE DI LOCAZIONE - Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale per la città di Milano definito e depositato in data 5 luglio 1999 presso il Comune di Milano è convenuto in lire _______________________/euro
_______________________, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero ____________________________________ in n. __________ rate eguali anticipate di lire _______________________ ciascuna, scadenti il
_______________________________________________________________ .
Tale canone é stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei criteri e parametri: (Zona urbana omogenea:(4)..............;
Sub-fascia: (5) .........…;) secondo quanto stabilito ai punti 4.1.a); 4.1.b); 4.1.c) e 4.1.d) dell'Accordo locale sopra citato.
Il canone sarà/non sarà aggiornato ogni anno, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.
8) REGOLARE PAGAMENTO DEL CANONE - Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà
essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del
canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.
9) ACCESSO ALL’ABITAZIONE - Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
10) CONSEGNA DELL’IMMOBILE - Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode.
Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art.1590 C.C. di quanto segue:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________
ovvero come da allegato Verbale di Consegna.
11) MODIFICHE, INNOVAZIONI E MIGLIORIE - Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
12) ESONERO DI RESPONSABILITA’ - Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
13) DEPOSITO CAUZIONALE - A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non
versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ____________________/euro
__________________ pari a _______ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità
immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA: ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
14) ONERI ACCESSORI - Sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il
pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
15) DIRITTO DI VOTO NELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE - Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità
immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio.
In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
16) ANTENNA TV - Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi
esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e
demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
17) VENDITA DELL’IMMOBILE - Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore dovrà
consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
18) DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA - Il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in
caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
19) SPESE DI REGISTRAZIONE - Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del
conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua
spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano
prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
20) DOMICILIO DEL CONDUTTORE - A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
21) MODIFICHE AL CONTRATTO - Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
22) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
23) RINVIO A NORME VIGENTI - Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio al D.M. 5 marzo 1999 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, all'Accordo locale sopra citato, alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n. 392, della legge 9/12/1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
24) CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE - Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla
interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo locale, anche a
riguardo del canone di locazione, la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, quanto a due componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, - e, quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. L’attività della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale è disciplinata dal regolamento previsto al punto 8 dell’Accordo locale.
25) La conclusione del presente contratto – fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione ove concesso, ovvero a termini dell’art. 3, comma 1, legge 431/98 – non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f) d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385).
26) ALTRE PATTUIZIONI: _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
____________, li _____________
Il locatore Il conduttore
A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6),
8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22), 24) e 26).
Il locatore Il conduttore
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA
p. l’Associazione della proprietà edilizia . l’Associazione sindacale dei conduttori
NOTE
(1) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(2) La durata minima è di mesi 1 e quella massima di mesi 18
(3) Esigenze di natura transitoria del locatore e del conduttore ammesse sono solo quelle previste alla lett. a) e b) del punto 5.2 dell’Accordo locale
(4) Indicare il numero della zona urbana omogenea in cui è situato l’immobile secondo il punto 4.1.a) dell’Accordo Locale
(5) Indicare il numero della sub-fascia in cui è situato l’immobile secondo il punto 4.1.b) dell’Accordo Locale

Uffa, come è difficile! :shock:
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http://www.comune.bologna.it/sociale-sa ... tativo.doc

preziose informazioni sull'argomento
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