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tutte le informazioni che abbiamo su proposte di legge e disposizioni nel merito :|
matilde
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Proposta da discutere da Sinistra critica con miei commenti

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Sinistra critica propone il testo che qui riporto
http://www.sinistracritica.org/node/995

con colori diversi metto alcuni miei commenti

Norme in materia di introduzione del salario minimo intercategoriale e del salario sociale, previsione di minimi previdenziali, recupero del fiscal drag e introduzione della scala mobile

Articolo 1
1. La retribuzione oraria minima per tutte le tipologie di lavoro pubblico e privato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, denominata Salario Minimo Intercategoriale (SMIC), non può essere inferiore all'importo definito ai sensi della presente legge . Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMIC .

2. Lo SMIC è incrementato al 1 gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’Istat.

3. Il valore orario dello SMIC per il 2008 è di 7.5 euro netti. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.

è quello che danno oggi in un call center per i primi giorni di prestazione occasionale, ed è ragionevole per entrambe le parti.

4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo Smic si applica al livello retributivo inferiore, e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

Articolo 2

(Delega al governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a modificare la disciplina delle indennità di disoccupazione e dei minimi previdenziali.

Come dodici mesi dall’entrata in vigore di questa? Ancora? Ma non c’e’ già un impegno più stringente? Che facciamo, allunghiamo la corda?

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare l’introduzione del salario sociale, da corrispondere a tutte le persone maggiorenni disoccupate da almeno 12 mesi e residenti in Italia da almeno 18 mesi;

buonanotte! E prima che mangio? Basta un contributo comunque versato e scatta il diritto. L’INPS dovrà organizzarsi per ricevere comunicazioni di entrata e uscita dal sistema disoccupazione molto rapide (essendo tutti molto più flessibili per cambi di lavoro con le garanzie qui proposte), tramite segnalazione a macchinette amiche self service posizionate accanto a gratta e vinci.

b) stabilire l'importo del salario sociale nella misura di 1000 euro mensili e prevedere che esso sia corrisposto per il 70% in forma monetaria dal Ministero del Lavoro e per il restante 30% in beni e servizi gratuiti forniti dalla Regione tramite bonus opzionali; stabilire in 36 mesi la durata massima del salario sociale; prevedere che, al termine del suddetto periodo , in assenza di offerte di impiego a tempo indeterminato, la pubblica amministrazione proceda all'assunzione dell ’avente diritto con contratto a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi; stabilire che il salario sociale non è sottoposto a tassazione e concorre figurativamente ai fini previdenziali;

quindi 700 euro mensili. Ragionevole. Ridurrei drasticamente il termine: 12 mesi e, in assenza di offerte, mi assume la Pubblica Amministrazione così i Servizi (Centri per l'impiego) hanno il fiato sul collo e si danno una mossa.

Qui suggerisco di inserire la contropartita di attività svolta solidalmente in qualche forma, secondo capacità e coscienza , nel frattempo, se no assale la depressione, la noia e il vizio.

c) fissare l'importo dei dei minimi previdenziali nella misura minima di 1.000 euro;

d) consentire il recupero del drenaggio fiscale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, modificando automaticamente le aliquote fiscali di retribuzioni ed erogazioni previdenziali sulla base dell’incremento dell’1% dell’indice dei prezzi al consumo registrato al 31 agosto di ogni anno e disponendo l’abrogazione di tutte le norme che consentono deroghe a tale principio da parte del Ministero dell’Economia;

e) prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata , o realisticamente prevedibile , e inflazione reale sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle seguenti misure:

a) unificazione al 20% dell’aliquota fiscale applicabile ai proventi da interessi corrisposti sui conti correnti bancari e per le rendite finanziarie, con esclusione dei redditi annuali individuali fino a 50.000 euro che mantengono il regime di prelievo attuale per le rendite inserite nella dichiarazione dei redditi;

b) abolizione della riduzione del cuneo fiscale per imprese banche e assicurazioni, di cui all’articolo 1, commi 266-269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè delle disposizioni introdotte dall' articolo 15-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 .

Di questa roba non mi intendo e non commento.

invito tutti a ragionare su questa proposta, qui e - se gradite - nel loro sito

informateci se ne trovate altre sull'argomento!
matilde
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Richiesta testo completo inviata stasera

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Prima facciamoci mandare il testo intero e poi vediamo.

Atto Camera n. 1003
XVI Legislatura
* Dati generali
* Testi ed emendamenti
Delega al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e della disciplina dei contributi sociali, nonché per l' istituzione dell' Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati. Elevazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di anzianità e parificazione dell'età pensionabile delle lavoratrici e dei lavoratori
Iter
13 maggio 2008: da assegnare
Successione delle letture parlamentari C.1003 da assegnare 13 maggio 2008
Iniziativa Parlamentare
On. Elisabetta Zamparutti (PD)
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Presentazione
Presentato in data 13 maggio 2008; annunciato nella seduta ant. n. 5 del 14 maggio 2008.
Classificazione TESEO
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE , LEGGE DELEGA
Classificazione provvisoria
ArticoliFai click per espandere questa voce
DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE (Artt.1, 2, 3), INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (Artt.1, 2, 4), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Artt.2, 3, 4), MOBILITA' DEI LAVORATORI (Art.2), INDUSTRIA EDILIZIA (Artt.2, 4), OPERAI (Artt.2, 4), APPRENDISTATO (Art.2), IMPIEGATI (Art.2), QUADRI INTERMEDI (Art.2), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Artt.2, 4), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Art.2), MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Art.2), CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO (Artt.1, 2, 3), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA (Art.4), LICENZIAMENTO (Art.4), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.4), RIASSUNZIONE E RICHIAMO IN SERVIZIO (Art.4), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.4), UFFICI DEL LAVORO (Art.4), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.4), IMPRESE (Art.4), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.4), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Art.4), LAVORATORI AUTONOMI (Art.5), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Art.5), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.5), ITALIA LAVORO SPA (Art.6), COMPETENZA (Art.6), ETA' PENSIONABILE (Art.8), PENSIONE DI ANZIANITA' (Art.8), PENSIONE DI VECCHIAIA (Art.8), DONNE (Art.8), ABROGAZIONE DI NORME (Art.8), FONDI DI BILANCIO (Art.7)
matilde
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il libro da studiare

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Obiettivo del libro verde, presentato al Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, è avviare un dibattito pubblico sul futuro del sistema di Welfare in Italia. Il documento, in analogia con i medesimi strumenti adottati dalla Commissione europea, è infatti rivolto a tutti i soggetti istituzionali, sociali e professionali per condividere la visione sul disegno di un nuovo modello sociale.
Una consultazione pubblica è aperta per un periodo di tre mesi, fino al 25 ottobre, attraverso la casella di posta elettronica libroverde@lavoro.gov.it.

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... umento.pdf

Direi di studiarlo bene, questo. Soggetti istituzionali, sociali e professionali, dice, quindi i singoli cittadini dovrebbero proporre modifiche e suggerimenti a qualcuno che li rappresenti. Guardiamoci in giro e scegliamo un referente che esprima la nostra opinione, allora.
matilde
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cosa dice il DDL 848 bis

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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/f ... PRODUZIONE
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al governo in materia di incentivi alla occupazione)
1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quadro dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla citata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all’autoimpiego, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento a categorie a rischio di esclusione sociale e a prestatori coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;
b) articolazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione di un tirocinio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), in un rapporto di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;
c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell’impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, genitori con figli minori di sei anni conviventi, lavoratori con età superiore ai 55 anni, nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all’avvio di procedure di riduzione di personale. A questo fine, e nella prospettiva di incentivazione di forme di lavoro a tempo parziale volontario, il Governo potrà sperimentare forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro;
d) previsione di un sistema di incentivi collegati alla corresponsione di emolumenti in occasione di vertenze individuali di lavoro definite in sede arbitrale ai sensi dell’articolo 4;
e) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo territoriale;
f) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al fine di favorire l’inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del lavoro;
g) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore delle imprese e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche prevedendo forme di sgravio parziale dal contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, rivedendone le modalità di utilizzazione in funzione delle finalità formative.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)
1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un primo riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale dei trattamenti; in tale quadro, ridefinizione delle soglie di lavoro che danno diritto alle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
b) assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato ed il lavoro non dichiarato; in questo quadro, definizione delle condizioni soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni erogate dagli ammortizzatori sociali, legandole alla condizione di ricerca attiva del lavoro da parte del disoccupato, alla sua disponibilità ad accettare offerte di lavoro o a partecipare ad interventi formativi o a progetti proposti dalle strutture pubbliche per l’impiego nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, nel senso della strategia europea per l’occupazione;
c) razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presenti gli obiettivi di trasparenza, semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di inquadramento delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato; possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;
d) estensione delle tutele a settori e situazioni attualmente non coperti, in modo da tener conto delle specificità e delle esigenze dei diversi contesti sulla base delle priorità individuate in sede contrattuale o a seguito di specifiche intese tra le parti sociali interessate;
e) ridefinizione dei criteri per l’attribuzione della contribuzione figurativa per le diverse tipologie di soggetti e situazioni;
f) semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante interventi di delegificazione, garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice;
g) adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi nell’ambito di piani di reinserimento, definiti in sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, anche utilizzando i fondi di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) monitoraggio dell’offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione europea per la definizione dei piani di azione nazionale per l’occupazione.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonchè incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)
1. Ai fini di sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per introdurre in via sperimentale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o maternità a norma dell’articolo 2110 del codice civile;
b) applicazione in via sperimentale della disciplina per la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fatta salva la possibilità di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale;
c) identificazione delle ragioni oggettive connesse a misure di riemersione, stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, politiche di incoraggiamento della crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio, che giustifichino la deroga all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 4.
(Delega al Governo in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie individuali di lavoro, il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, abrogando l’articolo 412-ter del codice di procedura civile e modificando parzialmente l’articolo 412-quater del medesimo codice ed ogni altra norma in contrasto con la presente delega, sostituendoli con disposizioni ispirate ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) natura volontaria della compromissione in arbitri delle controversie individuali di lavoro, direttamente ovvero ad opera delle associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro cui essi aderiscano o conferiscano mandato;
b) forma scritta della clausola compromissoria contenente, a pena di nullità, il termine per l’emanazione del lodo, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri;
c) possibilità delle parti, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, od al suo termine in caso di mancata riuscita, di affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale le controversie;
d) superamento del divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie individuali aventi ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, affermandosi conseguentemente il lodo secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento;
e) decadenza del collegio arbitrale allo spirare del termine di incarico senza emissione del lodo;
f) alternatività fra risarcimento del danno con quantificazione interamente rimessa al collegio arbitrale e reintegrazione nel posto di lavoro, a discrezione del collegio arbitrale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
g) impugnabilità, in un unico grado e davanti alla Corte di appello, del lodo arbitrale, soltanto per vizi procedimentali;
h) immediata esecutività del lodo, nonostante l’impugnazione proposta ai sensi della lettera g), a seguito del deposito presso la cancelleria del giudice;
i) istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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Contributo al Libro Verde

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Ho spedito il contributo di questo sito al Ministro Sacconi e qui lo allego.
Allegati
Libro verde indipertutti.ppt
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commenti a Libro Verde

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Pregevole il contributo qui linkato: http://www.uaar.it/news/2008/09/08/osse ... o-sacconi/
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Parlamentari che pensano all'indi anche per noi

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, un sostegno al reddito nei periodi di inoccupazione

Evviva! L'ho trovato in un documento firmato da un'associazione di parlamentari http://www.tutelareilavori.it/pagina.php?id=47
Non mi sembrano però tanto decisi e chiari! :(
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da ACLI commento a libro verde

Messaggio da leggere da admin »

rimodulare gli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione alla fase d’ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro e prevedendo un intervento di base esteso ai
lavoratori atipici, fino ad oggi esclusi;

adottare il conto individuale di sicurezza sociale come forma di aiuto economico per
integrare il reddito dei lavoratori che non riescono a raggiungere soglie minime di
retribuzione annua, anche guardando ad analoghe esperienze europee tipo RSA,
reddito di solidarietà attiva, in fase sperimentale in Francia;

questi i suggerimenti tratti dal documento ACLI http://www.acli.it/uploaded/20081024143079001164.pdf

ma, insomma, ce ne sono di buone intenzioni in giro!
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giusto per rinfrescare la memoria

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Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 1
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, riunita a Filadelphia nella sua ventiseiesima sessione, adotta, in data di oggi 10 maggio 1944, la presente Dichiarazione sugli scopi e sugli obbiettivi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e sui principi che devono ispirare l’azione degli Stati che ne fanno parte.
I.
La Conferenza riafferma i principi fondamentali sui quali l’Organizzazione è basata, e cioè che :
a) il lavoro non è una merce ;
b) le libertà di espressione e di associazione sono condizioni essenziali del progresso sociale ;
c) la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti ;
d) la lotta contro il bisogno dev’essere continuata in ogni paese con instancabile vigore ed accompagnata da continui e concertati contatti internazionali nei quali i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in condizioni di parità con i rappresentanti governativi, discutano liberamente e prendano decisioni di carattere democratico nell’intento di promuovere il bene comune.

II.
Convinti che l’esperienza ha dimostrato pienamente la fondatezza della dichiarazione che figura nel preambolo della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, e cioè che una pace durevole non può essere stabilita che sulla base della giustizia sociale, la Conferenza afferma che :
a) tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dal sesso a cui appartengono hanno il diritto di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali ;
b) il raggiungimento delle condizioni che permettano di conseguire questi risultati deve costituire lo scopo principale dell’azione nazionale ed internazionale ;
c) tutti i programmi d’azione ed i provvedimenti presi sul piano nazionale ed internazionale, specialmente nel campo economico e finanziario, devono essere giudicati da questo punto di vista ed accettati soltanto nella misura in cui appaiono capaci di favorire, e non di ostacolare, il raggiungimento di quest’obbiettivo fondamentale ;
d) è compito dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di esaminare e di considerare alla luce di quest’obbiettivo fondamentale, nel campo internazionale, tutti i programmi d’azione ed i provvedimenti di ordine economico e finanziario ;
e) dopo considerati tutti i fattori economici e finanziari, l’Organizzazione internazionale del Lavoro ha veste per includere nelle decisioni e raccomandazioni ogni disposizione che ritenga appropriata.

III.
La Conferenza riconosce il solenne impegno da parte dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di assecondare la messa in opera, nei vari paesi del mondo, di programmi atti a realizzare :
a) la garanzia d’impiego e di lavoro, nonché l’elevazione del tenore di vita ;
b) l’impiego dei lavoratori in occupazioni in cui essi abbiano la soddisfazione di mostrare tutta la loro abilità e conoscenza e di contribuire per il meglio al benessere comune ;
c) la messa in opera, per raggiungere questo scopo, con garanzie adeguate per tutti gli interessati, di possibilità di formazione professionale e di mezzi propri a favorire il trasferimento di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di mano d’opera e di coloni ;
d) la possibilità per tutti di partecipare equamente ai benefici del progresso in materia di salari e rimunerazioni, e di avere un minimo di salario che permetta di vivere a tutti i lavoratori ;
e) il riconoscimento effettivo del diritto di condurre negoziati collettivi e la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il miglioramento continuo dell’efficienza produttiva e per l’elaborazione e l’applicazione della politica sociale ed economica ;
f) l’estensione delle misure di sicurezza sociale per assicurare un provento base a tutti i lavoratori e le cure mediche agli ammalati ;
g) una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori, qualunque sia la loro occupazione ;
h) la protezione dell’infanzia e della maternità ;
i) un livello adeguato di alimentazione, di alloggio, nonché dei mezzi di ricreazione e di istruzione ;
j) la garanzia di possibilità uguali nel campo educativo e professionale.

IV.
Convinti che un’utilizzazione più completa e più larga delle risorse produttive del mondo, necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi enumerati nella presente Dichiarazione, possa essere assicurata mediante un’azione efficace sul piano internazionale e nazionale, specialmente con misure tendenti a promuovere lo sviluppo della produzione e dei consumi, ed atte ad evitare pericolose fluttuazioni economiche, nonché a promuovere il progresso sociale ed economico nelle regioni meno progredite ; ad assicurare una maggiore stabilità dei prezzi mondiali, delle materie prime e delle derrate, ed, infine, a promuovere degli scambi commerciali internazionali di un volume più elevato e costante, la Conferenza promette l’intera collaborazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro con tutti gli organismi internazionali ai quali potrà essere assegnata una parte di responsabilità in questa grande opera, come pure per il miglioramento delle condizioni di salute, dell’educazione e del benessere di tutti i popoli.

V.
La Conferenza afferma che i principi contenuti in questa Dichiarazione sono pienamente applicabili a tutti i Paesi del mondo e che – mentre il modo di applicazione deve essere determinato tenendo conto del grado di sviluppo sociale ed economico di ciascun popolo – l’applicazione progressiva dei sopradetti principi ai paesi che non sono ancora indipendenti o che non hanno ancora raggiunto un livello che consenta loro di governarsi da sé, è materia che interessa l’intero mondo civile.

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1 Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : A. Le Roy, L’Organizzazione internazionale del Lavoro e la giustizia sociale, trad. a cura di E. Canzoneri, Roma, 1949.
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