Posizioni e iniziative sindacali

 
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 Confronto fra le parti nella Formazione Prof.le

 Rivoluzione flessibile

 Il lavoro interinale (o meglio, "in somministrazione") ha compiuto dieci anni ed è arrivato al terzo contratto nazionale. E continua a essere un laboratorio di novità. Mercoledí 04 Giugno 2008 ROMA.

Più tutele in cambio di maggior flessibilità nel nuovo contratto delle agenzie di somministrazione del lavoro. Con un impegno alla stabilizzazione dopo 36 o 42 mesi, nuovi interventi di sostegno al reddito e di garanzia per la sicurezza dei lavoratori che potranno dimettersi per giusta causa se l'azienda non rispetta le norme. Lo prevede l'intesa contrattuale siglata da Assolavoro – Associazione aderente a Confindustria che rappresenta 62 agenzie ex interinali, pari al 98% del fatturato del settore – con Alai Cisl, Nidil Cgil e Uil Cpo, che interessa circa 600mila lavoratori.

Le agenzie si impegnano ad assumere a tempo indeterminato, dopo 36 mesi di lavoro presso lo stesso utilizzatore (o 42 mesi di servizio nella stessa agenzia), considerando anche i periodi di maternità, infortunio, formazione e le interruzioni di missione (pari o inferiori a 40 giorni per ferie o festività). Sono previsti incentivi per le Agenzie che trasformino i rapporti di lavoro temporanei in rapporti a tempo indeterminato prima dei 36 o dei 42 mesi. Allo stesso tempo le imprese potranno beneficiare di maggiore flessibilità nelle prestazioni: il periodo di assegnazione iniziale potrà essere prorogato per un massimo di 6 volte nell'arco di 36 mesi, rispetto alle precedenti 4 volte fino a 24 mesi.

«Il segnale che arriva dal nostro settore – è il commento del presidente di Assolavoro, Gennaro delli Santi Cimaglia –, è che aziende e sindacati per via negoziale, senza il bisogno di alcun intervento esterno, possono dare il loro contributo alla modernizzazione di un segmento importante del l'economia del Paese». Nel capitolo welfare, l'indennità di disponibilità per i lavoratori in somministrazione sale da 500 a 700 euro, è prevista la creazione di un fondo di previdenza integrativa ad hoc attraverso un contributo di solidarietà, per la copertura dei periodi di non lavoro tra una missione e l'altra. In caso di maternità la lavoratrice avrà un assegno di 1.400 euro (fino a 180 giorni dopo il termine della missione), con un sistema di sostegno per le spese per l'asilo nido e, al rientro in servizio, avrà il diritto di precedenza nel reinserimento nella mansione svolta in precedenza. È agevolato l'accesso al credito dei lavoratori in somministrazione «con prestiti personali immediati senza necessità di garanzie» fino a 10mila euro. È ampliata l'assistenza sanitaria integrativa fino alla previsione di un rimborso totale del ticket sanitario anche per i familiari a carico (prima il rimborso era del 60% e solo per il lavoratore) e rimborsi alle cure odontoiatriche. Aumenta anche l'indennità per infortunio, complementare a quella Inail, con una copertura assicurativa che arriva fino ai 180 giorni successivi al termine del contratto di lavoro. Inoltre l'inadempienza del l'utilizzatore agli obblighi di legge e a quanto previsto contrattualmente – con riferimento alla consegna dei dispositivi di protezione individuale e alla formazione – è considerata un'ipotesi di giusta causa di dimissioni del lavoratore, con obbligo dell'utilizzatore al pagamento della retribuzione comunque spettante. G. Pog.

 LE NUOVE REGOLE. Stabilizzazione. Le Agenzie per il lavoro si impegnano ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori, trascorsi 36 mesi di lavoro presso lo stesso utilizzatore, o 42 mesi di anzianità di servizio per la medesima agenzia. Welfare. Vengono assegnati 700 € ai lavoratori in somministrazione che, avendo lavorato almeno 6 mesi, si trovino disoccupati per 45 giorni consecutivi. Maternità. Un assegno di 1.400 euro in caso di gravidanza anche alle lavoratrici che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco di 180 giorni; aiuti per l'asilo nido. Dal Sole 24 ore Job24